1. Il soggetto gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla Legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui all’articolo 1, commi 179-182, della 27 dicembre 2006, n. 296, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento. Sono fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l’accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo;
d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
a) delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
d) dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il soggetto gestore, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell’articolo 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il soggetto gestore provvederà alla notifica al soggetto passivo di avviso di accertamento esecutivo d’ufficio o in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Tale avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo raccomandata a/r. L’avviso di accertamento esecutivo specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tassa , tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, spese di notifica e tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso e contiene anche l’indicazione, in caso di inadempimento, che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari della riscossione coattiva senza preventiva notifica dell’ingiunzione fiscale.
5. Gli accertamenti esecutivi divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.