1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché la cessazione sia debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione.
5. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.