Articolo 29 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b) il numero ed i dati degli occupanti per le utenze domestiche;
c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
e) la tipologia di attività effettivamente esercitata. Le unità locate o in comodato d’uso a persone fisiche o imprese già dichiarate dalla proprietà dell’immobile, fatto salvo l’uso saltuario; I dati catastali dell’unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.
2. Per i nuclei familiari di residenti, le variazioni anagrafiche rilevanti ai fini tributari saranno direttamente applicate dall’ufficio. I residenti sono tenuti a dichiarare il numero e i dati degli occupanti non appartenenti alla famiglia anagrafica (nucleo familiare) e la relativa variazione degli stessi.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche:
- nel caso di residenti, dall’intestatario della scheda di famiglia;
- nel caso di non residenti, dall’occupante a qualsiasi titolo;
- nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

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