Articolo 26 - Cumulo delle riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. La misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare l’80% della tassa dovuta.

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