Articolo 18 - Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 656, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

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