Art. 3 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:
a. l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona, sui beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno dei centri abitati individuati a norma dell’art. 2, comma 7, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
3. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla misura di superficie comune ad entrambi i presupposti, sicché, nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell’impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l’occupazione, mentre la parte comune sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.