Art. 76 - Subentro nell’occupazione o nella diffusione di messaggi pubblicitari

1. La concessione all’occupazione o l’autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, permanente o temporanea, non può essere ceduta a terzi.
2. Se il titolare della concessione o autorizzazione, nel periodo di durata della stessa, trasferisce ad altri, con atto tra vivi, la gestione dell’attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione o l’autorizzazione, deve darne comunicazione entro 30 giorni all’ufficio competente che, ove nulla osti, ne aggiorna la titolarità.
3. Nel caso di cui al comma precedente, il cessante non ha diritto al rimborso, neanche parziale, di quanto versato a titolo di canone né ad alcuna forma di indennizzo.
4. Colui che subentra nell’occupazione o nella diffusione del messaggio pubblicitario deve chiedere all’ufficio competente la voltura della concessione o autorizzazione entro 10 giorni dall’acquisizione dell’attività o del bene in relazione al quale è effettuata l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario, a pena di immediata decadenza della concessione o autorizzazione, indicando gli elementi di cui all’art. 39 del presente regolamento.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in relazione alle occupazioni per i passi carrabili.
6. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione.
7. Il subentro nell’occupazione o nella diffusione del messaggio pubblicitario non determina l’interruzione delle stesse ai fini dell’assolvimento del canone.
8. In caso di morte del titolare della concessione o autorizzazione gli eredi subentrano nel godimento della stessa ma, entro un anno dalla data del decesso, devono darne comunicazione all’ufficio competente che, ove nulla osti, provvede ad aggiornarne l’intestazione.