1. Ai sensi dell’art. 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, alle occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale sono applicate le seguenti riduzione:
a) Le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, beneficiano delle seguenti riduzioni rispetto alla tariffa base, a seconda delle fasce orarie di occupazione:
• 1^ fascia oraria fino ad otto ore di occupazione 80 % della tariffa base
• 2^ fascia oraria da 8 ore a 12 ore di occupazione 50 % della tariffa base
• 3^ fascia oraria da 12 ore a 24 ore di occupazione nessuna riduzione della tariffa base
b) Per le occupazioni temporanee:
• la tariffa è ridotta del 50% per il periodo eccedente i 14 giorni fino al 30° giorno.
• la tariffa è ridotta del 70% per il periodo superiore a 30 giorni.