1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di concessione di occupazione di suolo pubblico se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione comunali.
2. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel rispetto delle disposizioni previste nel Regolamento del Commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituti risultino liberi, perché non assegnati o per assenza del concessionario, l’operatore che li occupa è tenuto al pagamento del canone dovuto per l’occupazione.
4. Può essere consentita l’occupazione del suolo pubblico a carattere giornaliero per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.
5. Il canone al presente titolo si applica anche alle concessioni dei box/pescheria e ai banchi agricoli all’interno dei mercati coperti. All’interno dei mercati comunali coperti dove l’occupazione è di natura stabile si applica il canone di occupazione permanente in ragione del periodo soggetto a concessione.