1. Ancona Entrate Srl o ufficio Patrimonio, per quanto di rispettiva competenza, ricevuta la domanda di occupazione, attiva la fase istruttoria per verificare la regolarità e completezza della domanda.
2. Gli stessi qualora l’esito dell’istruttoria sia positivo, provvedono ad inoltrare la domanda agli uffici comunali competenti per acquisire gli eventuali pareri tecnici, che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti. Il rilascio dei pareri deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte di Ancona Entrate.
3. Se l’esito dell’istruttoria è negativo, il responsabile del procedimento, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, chiede all’interessato, mediante posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili a terzi o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione sarà precisato che l’integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e che, in caso contrario, l’istanza sarà archiviata.
4. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. E’ sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché la Ancona Entrate o l’ufficio Patrimonio, per quanto di rispettiva competenza, comunichino il rigetto della domanda di occupazione corredata da apposita motivazione che abbia recepito i pareri acquisiti.
6. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso.
7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione, l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune o per debiti definitivi inerenti la TOSAP o per mancato pagamento dei canoni oggetto del presente regolamento o per debiti relativi ai previgenti COSAP e Imposta di pubblicità.