Art. 5 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento, il canone è determinato in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore.
4. Agli effetti del calcolo della superficie assoggettabile al canone, i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d’identico contenuto riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro, si considerano come un unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Non sono soggette al canone le superfici pubblicitarie inferiori a trecento centimetri quadrati.