1. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di eventuali altri canoni previsti per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Di conseguenza, qualora l'importo dovuto a titolo di canone concessorio sia maggiore dell'importo dovuto a titolo di Canone, non si procederà all'applicazione di quest'ultimo; qualora invece l'importo dovuto a titolo di Canone sia maggiore di quello dovuto a titolo di canone concessorio, si applicherà anche il primo per l'eccedenza.
2. Sull'intero ammontare del canone concessorio previsto dal comma 1 si applica l'IVA qualora siano verificati i presupposti normativamente previsti ex D.P.R. n. 633/72.