1. Il presupposto del canone è l’occupazione, anche abusiva, di aree e di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona destinati sia ai mercati scoperti, sia ai mercati coperti.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno dei centri abitati individuati a norma dell’art. 2, comma 7, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
3. Il Canone mercatale si applica con riferimento al commercio su aree pubbliche effettuato nei mercati annuali, periodici, stagionali, straordinari, nelle fiere, nei posteggi isolati, nonché in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.