Art. 47 - Modifica, revoca e decadenza dell’atto di concessione

1. La concessione è sempre modificabile o revocabile da parte del Comune di Ancona (Servizio Patrimonio) e della Ancona Entrate, per quanto di rispettiva competenza, senza obbligo d’indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità che rendano impossibile l’inizio o la continuazione dell’occupazione.
2. In caso di revoca parziale dell’atto di concessione il canone è ridotto in misura direttamente proporzionale alla minore disponibilità dell’area o dello spazio pubblico o dell’area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
3. La revoca dell’atto di concessione da parte del Comune di Ancona (Servizio Patrimonio) e di Ancona Entrate, per quanto di rispettiva competenza, comporta il rimborso sia nel caso delle occupazioni temporanee, sia di occupazioni permanenti per il periodo non goduto.
4. La modifica dell’atto di concessione comporta il rimborso o l’integrazione dell’importo versato, come risulta dalla rideterminazione del canone in base ai nuovi elementi di calcolo.
5. La decadenza della concessione è disposta dal Comune di Ancona o da Ancona Entrate, quando si verificano:
a) violazioni di norme di legge o Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico;
b) violazioni delle disposizioni contenute nell’atto di concessione;
c) mancata occupazione del suolo di cui all’atto di concessione/autorizzazione senza giustificato motivo, entro i 90 giorni successivi al rilascio della concessione nei casi di occupazione permanente o entro i 30 giorni successivi alla stessa data, nel caso delle occupazioni temporanee.
d) mancato pagamento di una annualità, ovvero di tre rate anche non consecutive per le occupazioni permanenti. La decadenza è impedita, se entro il termine fissato dall’ente gestore, il pagamento è eseguito con gli interessi dovuti.
e) il mancato pagamento di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive nel caso di occupazioni temporanee del presente Regolamento, determina la decadenza della concessione. L’occupazione deve cessare ed ove ciò non avvenga, l’occupazione si considera abusiva