1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento sono quelle stabilite dal Piano generale degli impianti pubblicitari che ne indica le tipologie, la quantità e l’ubicazione sul territorio comunale nonché i criteri e modalità di effettuazione della pubblicità, suddivise per:
a. pubblicità ordinaria;
b. pubblicità effettuata con veicoli;
c. pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni; d. pubblicità varia.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con manifesti. Per le definizioni si fa riferimento a quelle di cui all’art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, intendendosi compresi negli “altri mezzi pubblicitari” i “segni orizzontali reclamistici” ed esclusi gli “striscioni” disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla “pubblicità varia”. E’ compresa nella pubblicità ordinaria la pubblicità mediante affissioni dirette di manifesti e simili su apposite strutture adibite all’esposizione di tali mezzi, nei casi e nei modi previsti dal Piano degli impianti pubblicitari.
3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come di seguito indicato:
a. pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita “pubblicità ordinaria con veicoli”;
b. pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con marchio, di seguito definita “pubblicità con veicoli dell’impresa”.
Per l’effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli art. 57 e 59 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada nonché, nei casi di cui alla precedente lettera a), le disposizioni in materia di pubblicità itinerante previste dal Piano degli impianti pubblicitari.
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
5. È compresa fra la “pubblicità con proiezioni” la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La pubblicità varia comprende:
a. la pubblicità effettuata mediante striscioni, ammessa solo nei casi e nei modi previsti dal Piano generale degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta;
b. la pubblicità effettuata, sul territorio del Comune, da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, compresa quella eseguita su specchi d’acqua o fasce marittime, definita “pubblicità da aeromobili”;
c. la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, definita “pubblicità con palloni frenati”;
d. la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, definita “pubblicità in forma ambulante”;
e. la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita “pubblicità fonica”.
7. Fatto salvo il divieto previsto dall’art. 21, comma 6, del presente Regolamento, la pubblicità fonica è consentita, sia fuori che dentro i centri abitati, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
8. Le tipologie di pubblicità comprese tra quelle previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari sono soggette alle previsioni del Piano medesimo.
9. Preinsegne per attività commerciali, artigianali o ricettive La collocazione delle preinsegne per attività commerciali, artigianali o ricettive, la loro tipologia, le caratteristiche e le quantità sono autorizzate dal Comune di Ancona sulla base delle previsioni del Piano degli impianti pubblicitari. Sulla base di tali localizzazioni il Comune di Ancona rilascia ai soggetti interessati le autorizzazioni le quali hanno validità quinquennale. Articolo