1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
c) esporre in modo ben visibile al pubblico l’atto che legittima l’occupazione;
d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
e) osservare il divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
f) osservare il divieto di cambiamento di destinazione di uso, salvo eventuale autorizzazione;
g) versare il canone alle scadenze previste;
h) esporre nell'ipotesi di esecuzione di opere edilizie, un cartello di dimensioni non inferiori ad un metro quadrato con la denominazione del committente e della ditta esecutrice dei lavori;
i) per le occupazioni finalizzate alla rottura di suolo pubblico e/o lavori edili, firmare il verbale di consegna dell’area (alla richiesta di concessione) e di riconsegna della stessa al termine della concessione. I verbali saranno forniti dal competente ufficio e controfirmati dal responsabile del procedimento dell’ufficio strade addetto ai controlli.