Art. 19 - Piano generale degli impianti pubblicitari

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune in conformità e in attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle relative norme tecniche di attuazione.
2. Il Piano generale degli impianti pubblicitari definisce la localizzazione e la tipologia degli impianti pubblicitari o suscettibili di esposizione pubblicitaria e degli impianti per le pubbliche affissioni.
3. Al di fuori delle tipologie di impianti previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari e delle altre forme di pubblicità previste dal presente regolamento, non è consentita sul territorio comunale nessuna forma di esposizione pubblicitaria, neppure a carattere informativo, da chiunque esercitata. Possono essere autorizzate, in base al Piano generale degli impianti pubblicitari, esposizioni informative di carattere eccezionale e non ricorrente, annualmente o stagionalmente legate ad eventi culturali, sportivi, politici o religiosi, nonché esposizioni legate a manifestazioni ed eventi culturali, sportivi, politici o religiosi, patrocinate o promosse dal Comune, nonché postazioni anche fisse di impianti destinati alla pubblicizzazione di eventi o all’indicazione di strutture di pubblico interesse.