Art. 46 - Cause di cessazione dell’efficacia della concessione

1. La concessione perde automaticamente efficacia dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:
a) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nel successivo art. 47 del presente Regolamento;
b) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l’esercizio provvisorio dell’attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.