Art. 17 - Riduzioni

1. Le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, beneficiano delle seguenti riduzioni rispetto alla tariffa base, a seconda delle fasce orarie di occupazione:
- 1^ fascia oraria fino ad otto ore di occupazione: 80 % della tariffa base;
- 2^ fascia oraria da 8 ore a 12 ore di occupazione: 50 % della tariffa base;
- 3^ fascia oraria da 12 ore a 24 ore di occupazione: nessuna riduzione della tariffa base.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative ad attività dello spettacolo viaggiante, mestieri, girovaghi, luna Park e circhi, la tariffa è ridotta del 50% per la superficie fino a 100 mq, del 75% per la superficie oltre 100 mq e fino a 1.000 mq. e del 90 % per la superficie oltre 1000 mq.
3. Le occupazioni di suolo pubblico temporanee nelle aree o spazi anche verdi realizzate da soggetti pubblici o privati nell’ambito di iniziative, eventi, manifestazioni aventi scopi promozionali del territorio e delle attività connesse, possono beneficiare di una riduzione del 90 % del canone dovuto, deliberata dalla Giunta Comunale. La riduzione in questione non è cumulabile e si applica anche se viene svolta attività economicacommerciale.
4. Per le occupazioni temporanee, ad esclusione delle attività edilizia (cat.13):la tariffa è ridotta del 50% per il periodo eccedente i 14 giorni fino al 30° giorno; la tariffa è ridotta del 70% per il periodo superiore a 30 giorni; La proroga delle occupazioni può essere concessa per una sola volta e per una durata massima di 40 giorni.
5. Per occupazioni temporanee effettuate dagli operatori commerciali per la fiera di San Ciriaco la tariffa base è ridotta del 20%.
6. Per occupazioni temporanee riferite a zona dove sono previsti vincoli stabili dalla Sovrintendenza viene prevista una riduzione del 10%.
7. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 %.
8. L'importo dovuto a titolo di canone può essere scomputato fino ad un massimo del 60% del suo valore mediante la realizzazione, da parte del concessionario, di lavori di carattere straordinario sul patrimonio comunale. L'operazione di scomputo viene rilevata nella contabilità del Comune in applicazione del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011).