Art. 52 - Definizioni

A) Passi carrabili
1. Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un’opera visibile quale listone di pietra o appositi intervalli lasciati nel marciapiede o una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. I cartelli segnaletici di divieto di sosta per i passi carrabili, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell’art. 22 comma 3 del D. Lgs n.285/92 e Art. 120 (Figura II 78. del D.P.R. n. 495/92), sono esclusivamente quelli consegnati da Ancona Entrate al titolare dell’atto di concessione. Il cartello di passo carrabile dovrà essere restituito in occasione di revoca, decadenza o cessazione della concessione o di richiesta di duplicato del cartello stesso. Nel caso in cui ove ciò non sia possibile, la rimozione delle opere installate sarà a cura dell’Amministrazione.
3. L’eventuale installazione di dissuasori di sosta, ai fini di agevolare l’utilizzatore del passo carrabile, comporta il computo della metratura occupata da tali manufatti in aggiunta a quella del passo corrispondente.
4. Il canone per i passi carrabili si applica indipendentemente da chi abbia realizzato l’intervento.
5. La superficie dei passi carrabili da sottoporre a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.
6. Se il titolare del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, può presentare domanda per la messa in pristino dell’assetto stradale. Se il soggetto gestore, previa acquisizione dei nulla osta da parte degli uffici interessati, consente la chiusura del passo, le spese necessarie per la relativa operazione sono a carico del richiedente.

B) Accessi carrabili o pedonali a filo del manto stradale (passi a raso)
1. Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale, posta a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non devono essere presenti alterazioni dello stato dei luoghi rispetto ad una situazione naturale dell’area interessata, quali riempimento di scarpata, muretti d’ala o qualsiasi tipo di pavimentazione comunque realizzata.
2. Nel caso di semplici accessi posti a filo con il manto stradale, e, in ogni caso, quando manca un’opera visibile, che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico, è dovuto il canone, solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico, contenente lo stemma del Comune ed il numero progressivo di rilascio, dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi, senza che ciò consenta al richiedente l’esercizio di particolari attività o l’apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre opere sull’area medesima.
3. L’istruttoria dell’istanza per l’autorizzazione è di competenza dello stesso ufficio preposto al rilascio delle concessioni per passi carrabili.
4. I cartelli segnaletici di passo carrabile devono essere esclusivamente quelli consegnati da Ancona Entrate ai titolari della concessione, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 e dell’art. 120 del D.P.R. 495/1992.