Art. 89 - Provvedimenti, penalità e trattamento sanzionatorio

1. Il tardivo o parziale versamento del canone comporta l'applicazione di una penalità pari al 3% dell’ammontare del canone dovuto se il ritardo è contenuto entro trenta giorni dalla nascita del debito e pari al 10% dal 31 giorno e fino all’atto di accertamento del mancato pagamento. Con l’accertamento la penalità dovuta è pari al 30 %. Tali penalità sono comprensive degli interessi legali di mora fino a quel momento.
2. Il concessionario ovvero l'occupante è tenuto ad adempiere nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il termine di 5 anni dalla data di scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone.
4. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede Ancona Entrate dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.