1. La concessione o autorizzazione è sempre modificabile o revocabile da parte del Comune di Ancona., senza obbligo d’indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità.
2. In caso di revoca parziale dell’atto di concessione o autorizzazione, il canone è ridotto in misura proporzionale alla minore disponibilità e durata dell’area occupata o della diffusione del messaggio pubblicitario.
3. La revoca dell’atto di concessione o autorizzazione da parte del Comune di Ancona comporta il rimborso nel caso delle sole fattispecie temporanee; la modifica comporta il rimborso o l’integrazione dell’importo versato, come risulta dalla rideterminazione del canone in base ai nuovi elementi di calcolo.
4. La decadenza della concessione è disposta dal Comune di Ancona, quando si verificano:
a) violazioni di norme di legge o regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico o di diffusione di messaggi pubblicitari;
b) violazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione;
c) mancata occupazione del suolo di cui al provvedimento di concessione senza giustificato motivo, entro 90 giorni successivi al rilascio della concessione nei casi di occupazioni permanenti o entro 30 giorni successivi alla stessa data, in caso di occupazioni temporanee;
d) mancato pagamento di una annualità, ovvero di tre rate anche non consecutive per le concessioni o autorizzazioni permanenti. La decadenza è impedita se, entro il termine fissato da Ancona Entrate., il pagamento è eseguito con gli interessi dovuti.
e) il mancato pagamento di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive nel caso di occupazioni temporanee, determina la decadenza della concessione. L’occupazione deve cessare ed ove ciò non avvenga, l’occupazione è abusiva.