1. I provvedimenti di concessione o autorizzazione sono annotati in un apposito registro informatico, in base all’ordine cronologico del rilascio ed al nominativo del titolare.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere continuamente aggiornato in modo che sia possibile verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche ed ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell’occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari.