Art. 44 - Obblighi dell’ente gestore

1. I provvedimenti di concessione dell’occupazione di spazi ed aree pubbliche sono annotati, a cura di Ancona Entrate o Ufficio Patrimonio, in un apposito registro informatico, in base all’ordine cronologico della data del rilascio ed al nominativo del titolare della concessione.
2. Ancona Entrate e Ufficio Patrimonio per quanto di competenza, provvedono ad aggiornare continuamente il registro di cui al comma 1, in modo che gli uffici competenti possano verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche, ed ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell’occupazione o al titolare della concessione.