Art. 54 - Domanda per il rilascio dell’autorizzazione

1. L'apertura dei nuovi passi carrabili o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione della società Ancona Entrate, previa domanda da parte del proprietario oppure, nel caso di condominio, dell'amministratore. Nel caso di locali o aree per l'accesso ai quali è necessario transitare con i veicoli in aree private di uso pubblico e più in generale su proprietà altrui, essendo in questo caso il passo carrabile collocato al confine tra la strada pubblica e la proprietà altrui, la richiesta deve essere presentata dal diretto interessato e corredata da attestazione dell'amministratore del condominio sul consenso unanime dei proprietari oppure, in assenza dell'amministratore, dal nulla osta unanime dei proprietari.
2. Nel territorio del Comune di Ancona, tutti i passi carrabili che si immettono su strade comunali, devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata dalla società Ancona Entrate, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
3. Non possono essere stabiliti nuovi accessi o diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggetti a uso pubblico o privato, senza la prevista autorizzazione comunale (art. 22, comma 1, C.d.S.).
4. L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione, deve essere redatta su apposito modello regolarizzata in termini di bollo e deve essere indirizzata alla società Ancona Entrate.
Nella domanda devono essere indicati i seguenti elementi:
- generalità del richiedente il passo carrabile:
- per le persone fisiche: il cognome e nome, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e, se presenti, la partita IVA, l’eventuale recapito telefonico e l’indirizzo e-mail e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili a terzi;
- per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità del rappresentante che sottoscrive la domanda, gli eventuali recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili a terzi;
- titolo di godimento dell’immobile a cui è asservito il passo carrabile;
- ampiezza dell’apertura (luce del passo);
- ubicazione del passo carrabile (l’indirizzo e il numero civico);
- dati catastali;
- destinazione del passo carrabile (a servizio di civile abitazione o di impianti produttivi o di struttura pubblica);
- esistenza o meno di cancelli, serrande o di sistemi di apertura automatizzati;
- esistenza o meno di manufatti su suolo pubblico (es. marciapiede, scivolo, ecc.);
- distanza del passo carrabile da eventuali intersezioni;
- dimensioni del passo carrabile;
- descrizione particolareggiata dei lavori che si intendono eseguire;
- impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell’atto di autorizzazione.
L’istanza deve essere corredata da:
- marca da bollo da apporre sull’autorizzazione che viene rilasciata da Ancona Entrate;
- planimetria in scala 1:2000 con evidenziato in colore rosso il passo carrabile;
- attestazione del versamento dovuto per il costo del cartello segnaletico e per i diritti di istruttoria e sopralluogo.
5. Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata dall’Amministratore o dal capo condominio o da uno dei proprietari dell’immobile, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari. In questo caso la richiesta avanzata anche da un solo proprietario costituisce titolo per ottenere la concessione del passo carrabile che sarà rilasciata in un’unica copia intestata al richiedente ed avrà valore nei confronti di tutti i fondi o proprietà immobiliari serventi.
6. Qualora per la realizzazione del passo carrabile fossero necessarie opere per le quali la normativa vigente preveda l'autorizzazione o altro titolo abilitativo, il richiedente dovrà presentare apposita istanza al competente ufficio comunale tendente ad ottenere l'atto autorizzativo (autorizzazione edilizia).
7. In ogni caso, l'autorizzazione è obbligatoria per tutti gli accessi individuati da appositi manufatti o da modifiche al piano stradale (passo carrabile), mentre è facoltativa per gli accessi privi di manufatti (passo carrabile a raso o accesso a raso).