1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.