Art. 55 - Istruttoria

1. L’istruttoria è svolta dalla società Ancona Entrate, che predispone apposita autorizzazione amministrativa previa acquisizione dei necessari pareri tecnici rilasciati dai competenti uffici comunali.
2. Ancona Entrate attiva la fase istruttoria con la verifica della regolarità e completezza della domanda. Qualora l’esito dell’istruttoria sia positivo, provvede ad inoltrare la domanda agli uffici comunali competenti per acquisirne gli eventuali pareri tecnici (Ufficio Traffico, Gestione Edilizia, Polizia Municipale) che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme e regolamenti.
3. Gli uffici comunali competenti trasmettono alla società Ancona Entrate i nulla osta o il diniego entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda.
4. Ancona Entrate, qualora l’esito dell’istruttoria sia negativo, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, chiede all’interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante comunicazione per posta elettronica certificata o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili a terzi, di fornire tutta la documentazione o gli elementi mancanti. L’integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e, in caso contrario, la domanda sarà archiviata.
5. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo (termine procedimento 60 giorni).
6. È sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché Ancona Entrate comunichi il rigetto della domanda di occupazione, accompagnata da motivazione che recepisca i pareri acquisiti.
7. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all’occupazione.
8. Al termine dell’istruttoria, acquisiti i pareri positivi dei competenti uffici comunali, viene emesso il relativo provvedimento, appositamente motivato, di autorizzazione o di diniego della stessa.
9. Ancona Entrate avrà cura di inserire l’autorizzazione in apposito registro, indicando numero e data di rilascio ed eventuali annotazioni.