1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nel provvedimento di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo, lo spazio o i beni pubblici, al termine della durata della concessione qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
c) esporre, in modo ben visibile al pubblico, l’atto che legittima l’occupazione;
d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
e) osservare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
f) osservare il divieto di cambiamento di destinazione di uso, se non previa autorizzazione;
g) versare il canone alle scadenze previste;
h) esporre nell'ipotesi di esecuzione di opere edilizie, un cartello di dimensioni non inferiori ad un metro quadrato con la denominazione del committente e della ditta esecutrice dei lavori.