1. Il titolare può rinunciare o chiedere la posticipazione della concessione o autorizzazione temporanea mediante comunicazione agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l’inizio dell’occupazione o dell’esposizione pubblicitaria oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d’inizio dell’occupazione o dell’esposizione pubblicitaria.
2. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente non fa decadere l’obbligo di versamento del canone e delle eventuali penalità ed interessi, se maturati.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all’occupazione permanente o alla diffusione permanente del massaggio pubblicitario con comunicazione scritta agli uffici competenti entro il 31 dicembre dell’anno in cui si verifica tale cessazione anticipata. La cessazione decorre dall’anno successivo. Il canone annuo cessa di essere dovuto dall’anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa o la cessazione.
4. In assenza di comunicazione rimane dovuto il canone stabilito.
5. L’interruzione dell’occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario non equivale a rinuncia.
6. La rinuncia da parte dell’interessato, se l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario non è iniziata, comporta la restituzione del canone e della cauzione eventualmente prestati, senza interessi, solo nel caso in cui ne sia stata data comunicazione entro il giorno di inizio dell’occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio del provvedimento di concessione (diritti fissi, costo del cartello, ecc.).
7. Se l’occupazione è in corso al momento della rinuncia, non si precede al rimborso.