1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all’ammontare dell’indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.