1. L’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate senza concessione o autorizzazione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari:
a. difformi dalle disposizioni del provvedimento di concessione o autorizzazione;
b. che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione o autorizzazione;
c. che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone;
d. che sono realizzate come occupazioni d'urgenza in assenza dei relativi presupposti.
2. In caso di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari abusive, il Comune, previa redazione di processo verbale di contestazione delle violazioni, dispone la rimozione dell’occupazione o dei mezzi pubblicitari, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Non si procede alla messa in pristino quando l'occupante abusivo si attiva per regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dall'avvenuta contestazione, presentando istanza di concessione e provvedendo al relativo pagamento, purché l'occupazione non rechi intralcio alla circolazione stradale ovvero non sia in contrasto con le norme a tutela dei beni ambientali o storico-artistici ovvero non sia fonte di pericolo per l'igiene e la sicurezza pubblica.
4. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, a seguito della redazione del processo verbale di contestazione delle violazioni, il Comune procede all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata.
5. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.
6. Alle occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente si applica un’indennità pari al canone, relativo alla tipologia di occupazione o di diffusione pubblicitaria, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
7. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile, per le quali sia impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell’occupazione, sono considerate decorrenti dall’anno solare precedente quello di accertamento dell’occupazione o diffusione pubblicitaria abusiva.