Art. 93 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche e le autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.
2. I concessionari o gli autorizzati possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall’applicazione del nuovo canone.
3. Restano fermi, fino alla loro naturale scadenza, i contratti di concessione amministrativa di suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, finalizzati all’installazione di impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione, già conclusi dalle parti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
4. Per il primo anno di applicazione la scadenza del canone è fissata al 30 settembre.
5. Qualora alla data di entrata in vigore del Canone in base alla normativa nazionale non fossero state deliberate le Tariffe, il pagamento del Canone avverrà in via provvisoria tenuto conto delle tariffe per le tipologie di occupazioni e forme di pubblicità deliberate per l’anno 2020, salvo conguaglio che avverrà d’ufficio e con formale comunicazione di invito alla regolarizzazione da notificare al concessionario e/o al soggetto autorizzato. Nel caso di conguaglio a favore del soggetto obbligato al Canone, le maggiori somme sono considerate in acconto per le ulteriori somme dovute a titolo di Canone, salvo espressa richiesta di rimborso. L’invito alla regolarizzazione è competenza dell’Ufficio comunale preposto al controllo del versamento del Canone.