Art. 42 - Deposito cauzionale

1. Il deposito di una cauzione è dovuto a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi imposti dal provvedimento di concessione e quando, per il tipo di occupazione in rapporto alla destinazione d'uso, l'occupante debba procedere alla manomissione e/o modifica delle aree e/o debba eseguire opere tali per cui l’attività posta in essere possa arrecare danno agli spazi occupati.
2. La cauzione deve essere prestata come polizza assicurativa o fideiussione bancaria ovvero da altre forme di garanzia ritenute idonee dall’amministrazione.
3. Gli uffici comunali competenti, una volta verificata l'avvenuta cessazione dell'occupazione, l'inesistenza di eventuali danni ed il perfetto adempimento di tutti gli obblighi imposti dal provvedimento di concessione, restituiscono la cauzione entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica dietro richiesta dell’interessato.
4. La verifica dovrà avvenire nei 30 giorni successivi alla comunicazione da parte del concessionario dell'intervenuta cessazione dell’occupazione e/o d'ufficio nel più breve tempo possibile in modo che nei successivi 30 giorni dall'esito favorevole della verifica venga restituita la cauzione all'interessato senza il computo degli interessi.
5. Per i lavori di manomissione del suolo pubblico per scavi di qualsiasi natura, la polizza di garanzia dovrà avere la durata di un anno.