Art. 56 - Durata dell’autorizzazione

1. I provvedimenti di autorizzazione all’apertura di accesso carrabile, che sono rinnovabili alla loro scadenza, hanno la durata massima di ventinove anni. Ancona Entrate può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
2. I provvedimenti di autorizzazione all’apertura di accesso carrabile, per i quali il contribuente aveva optato per il pagamento di venti annualità del canone sono rilasciati a tempo indeterminato.