1. Per le occupazioni di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio previste nel presente Regolamento è dovuto un canone, determinato in base alle disposizioni che seguono.
2. Per le occupazioni di spazi sovrastanti aree pubbliche, la superficie assoggettabile a canone corrisponde all’area di proiezione orizzontale dell’oggetto non aderente al suolo che sovrasta l’area pubblica, estesa fino ai bordi estremi ed alle linee più sporgenti.
3. Per ciascun tipo di occupazione permanente o temporanea è stabilita, nel presente Regolamento, una tariffa che tiene conto dell’entità dell’occupazione e del valore dell’area occupata, e cioè del beneficio economico ritraibile dall’occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l’uso esclusivo che viene fatto dell’area.
4. La tariffa prevista per le occupazioni permanenti è stabilita per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.
5. La tariffa prevista per le occupazioni temporanee è commisurata alla durata dell’occupazione medesima.
6. Il canone per le occupazioni permanenti o temporanee si ottiene moltiplicando la tariffa, annuale o giornaliera, deliberata per ciascun tipo di occupazione, per i metri quadrati o lineari concessi o comunque occupati, tenuto conto dell’ubicazione dell’occupazione stessa.
7. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.