1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni
- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione;
- che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone.
2. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa redazione di processo verbale di contestazione delle violazioni, dispone la rimozione dell’occupazione, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l’occupazione.
3. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecati al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.
4. Alle occupazioni realizzate abusivamente si applica un’indennità pari al canone, relativo alla tipologia di occupazione, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come giornaliere le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
5. Le occupazioni permanenti per le quali è impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell’occupazione, sono considerate decorrenti dall’anno solare precedente quello di accertamento dell’occupazione abusiva.