1. La concessione o l’autorizzazione all’occupazione permanente o temporanea non può essere ceduta a terzi.
2. Se il titolare della concessione trasferisce ad altri, con atto tra vivi, entro il periodo di scadenza del provvedimento, la gestione dell’attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione, deve darne comunicazione entro 60 giorni agli uffici competenti che ove nulla osti, ne aggiorna la titolarità.
3. Nel caso di cui al comma precedente il concessionario cessante, dall’atto del trasferimento, non ha diritto al rimborso, neanche parziale, di quanto versato a titolo di canone né ad alcuna forma di indennizzo.
4. Colui che subentra nell’occupazione deve chiedere all’ufficio competente la voltura della concessione o autorizzazione entro 30 giorni dall’acquisizione dell’attività o del bene in relazione al quale è effettuata l’occupazione, a pena di immediata decadenza della concessione o autorizzazione, indicando gli elementi di cui all’art. 37 del presente Regolamento.
5. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione.
6. Il subentro dell’occupazione non determina l’interruzione della stessa ai fini dell’assolvimento del canone.
7. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentrano nel godimento della concessione stessa purché entro un anno dalla data del decesso ne diano comunicazione agli uffici competenti che, ove nulla osti, provvedano ad aggiornare l’intestazione.