Art. 61 - Sanzioni e revoca

1. Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli del presente Titolo III e nel provvedimento autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il responsabile del procedimento revoca l'autorizzazione.
2. Le violazioni alle norme del Titolo III del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle norme edilizie, sono punite ai sensi del "Codice della Strada", approvato con Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo Regolamento d'Esecuzione. Si applicano le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 20, comma 4, e di cui all’art. 22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni).