1. Il provvedimento di concessione, che costituisce il titolo per l’occupazione su spazi ed aree pubbliche, viene rilasciato a seguito dell’attivazione, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.
2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve, di norma, precedere l’occupazione sulle aree e sugli spazi pubblici, nel sottosuolo o sul soprassuolo nonché sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. Il procedimento, come disciplinato nei successivi articoli, deve rispettare i principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo Codice della strada, e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
4. Si fa salvo quanto disciplinato all' art. 16 in materia di procedimento di occupazione d’urgenza.