1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell’atto di concessione o autorizzazione può presentare al competente ufficio l’istanza di rimborso.
2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza di rimborso avanzata dall’interessato. Nello stesso termine l’ufficio può negare il rimborso degli importi versati mediante motivazione comunicazione all’interessato.
3. La modifica dell’atto di concessione o autorizzazione dà diritto al rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.
4. La revoca e la rinuncia dell’atto di concessione o autorizzazione danno diritto al rimborso di una quota del canone corrispondente al periodo in cui l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario non è stata effettuata.