Art. 4 - Soggetto passivo

1. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Se la concessione o l’autorizzazione è rilasciata a più titolari, l’ammontare del canone è dovuta dai contitolari in solido fra loro.
3. Se la concessione di occupazione è rilasciata ad un condominio, l’ammontare del canone è dovuto dall’amministratore pro tempore del condominio, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell’art. 1131 del Codice civile. A seguito di variazione dell’amministratore del condominio, l’amministratore subentrante è tenuto a comunicare a Ancona Entrate.
4. Se il condominio non ha l’obbligo di nominare un amministratore, ai sensi dell’art. 1129 del Codice civile, e non l’ha nominato, i condomini possono chiedere la cointestazione della concessione di passo carrabile e provvedere al pagamento del canone in quote parti di pari importo fra loro, ferma restando l’obbligazione solidale di ciascun cointestatario per l’intero importo del canone. In tal caso, ove uno dei cointestatari sia moroso, si procede in via preliminare nei suoi confronti, fermo restando l’obbligo solidale degli altri.
5. La disciplina di cui al comma precedente si applica per i passi carrabili che accedono a corti interne degli edifici, fino ad un massimo di otto cointestatari, salvo che non sia stato costituito il condominio.
6. Il canone deve essere versato anche nell’ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non usufruiscono in tutto o in parte dell’occupazione.