1. Il pagamento del canone è effettuato a favore del Comune di Ancona, al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, con le modalità previste dalla legge e pubblicate sul sito internet di Ancona Entrate/Comune Ancona e/o indicate negli atti di riscossione inviati al debitore con riferimento ai pagamenti successivi al rilascio dell’autorizzazione/concessioni.
2. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti, il pagamento del canone dovuto per la prima annualità è effettuato prima dell’inizio dell’occupazione o della diffusione. Il pagamento del canone per ciascuna delle successive annualità è effettuato, in autoliquidazione, entro il 31 marzo dell’anno a cui si riferisce.
3. Per l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari temporanee, il pagamento del canone, determinato secondo la disciplina del presente regolamento, è effettuato entro l’inizio dell’occupazione o diffusione ed è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
4. Il canone relativo alle concessioni o autorizzazioni permanenti, se di importo superiore ad Euro 300,00, può essere corrisposto in 3 rate di pari importo, aventi scadenza nell’anno a cui si riferisce, l’ultimo giorno dei mesi di marzo, luglio e ottobre, senza aggravio di interessi.
5. Il canone relativo alle concessioni o autorizzazioni temporanee di durata non inferiore a cinque mesi può essere assolto in unica soluzione o in rate mensili purché aventi scadenza entro il termine di fine occupazione o diffusione; l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 300,00.
6. La Ancona Entrate. trasmette annualmente gli avvisi per il versamento del canone dovuto dai titolari di concessioni o autorizzazioni aventi carattere permanente. Il mancato ricevimento dell’avviso non libera dall’obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.