1. L'autorizzazione alla costruzione del passo carrabile è rilasciata nel rispetto della normativa edilizia-urbanistica.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
- deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento dei veicoli;
- qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- deve essere indicato mediante l'apposito segnale di cui all'art. 120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada.
3. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile, oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma precedente, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della sede stradale, dì un veicolo in attesa di ingresso come previsto dall’art 46 del Reg. di Esecuzione del Codice della Strada.
4. E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate per quanto possibile le condizioni di cui al presente articolo e il segnale indicativo è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.