Art. 32 - Termini e modalità di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato a favore del Comune di Ancona anche utilizzando la piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 o con le altre modalità previste dal medesimo Codice.
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per la prima annualità è effettuato prima dell’inizio dell’occupazione o della diffusione. Il pagamento del canone per ciascuna delle successive annualità è effettuato entro il 31 marzo dell’anno di competenza.
3. Il canone relativo alle concessioni, se di importo superiore ad Euro 300,00, può essere corrisposto in tre rate di pari importo, aventi scadenza nell’anno a cui si riferisce, l’ultimo giorno dei mesi di marzo, luglio e ottobre, senza aggravio di interessi.
4. Il canone relativo a tutte le altre concessioni giornaliere è assolto in unica soluzione, prima dell’inizio dell’occupazione.
5. La Ancona Entrate. trasmette annualmente gli avvisi di pagamento del canone dovuto dai titolari di concessioni aventi carattere permanente. Il mancato ricevimento dell’avviso non libera dall’obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.