Art. 65 - Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento cura la istruttoria per verificare la regolarità e completezza dell’istanza ed i presupposti di diritto e di fatto per il suo accoglimento o rigetto.
2. Il responsabile del procedimento, qualora l’esito dell’istruttoria sia positivo, inoltra l’istanza agli uffici comunali competenti per acquisire i pareri tecnici che si rendono opportuni o che sono previsti da norme di legge o regolamentari.
3. Se l’esito dell’istruttoria è negativo, il responsabile del procedimento, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, chiede all’interessato, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione è precisato che l’integrazione dell’istanza deve essere effettuata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e che, in caso contrario, l’istanza è archiviata.
4. La richiesta di acquisizione di pareri, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. È sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché Comune di Ancona comunichi il rigetto dell’istanza motivandolo con riferimento al recepimento dei pareri acquisiti.
6. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti i canoni oggetto del presente regolamento o per debiti relativi ai previgenti COSAP e Imposta pubblicità.