1. Il titolare può rinunciare o chiedere la posticipazione alla concessione temporanea mediante comunicazione agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l’inizio dell’occupazione oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d’inizio dell’occupazione.
2. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente non fa decadere l’obbligo al versamento del canone e delle penalità ed interessi se maturati.
3. Il concessionario può rinunciare all’occupazione permanente con comunicazione scritta agli uffici competenti entro il 31 dicembre dell’anno in cui si verifica tale cessazione anticipata. La cessazione decorre dall’anno successivo. Il canone annuo cessa di essere dovuto dall’anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa o la cessazione.
4. In assenza di comunicazione rimane dovuto il canone stabilito.
5. L’interruzione dell’occupazione non equivale a rinuncia.
6. La rinuncia da parte dell’interessato, se l’occupazione non è iniziata, comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati, senza interessi, solo nel caso in cui l’occupazione non sia iniziata e ne sia stata data comunicazione entro il giorno di inizio occupazione. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio dell’atto di concessione.
7. Se l’occupazione è in corso al momento della rinuncia, non si precede al rimborso.