1. Ai fini dell’applicazione del Canone di occupazione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono individuati i seguenti tipi particolari di occupazione con la relativa disciplina speciale:
A) Commercio su aree pubbliche
1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di permesso di occupazione di suolo pubblico, se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate con apposito provvedimento dalla competente struttura comunale.
2. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati ai sensi del Regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio, in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso piano.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano, purché ne abbiano titolo, secondi i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni di posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del canone dovuto per tipologia di occupazione.
4. Può essere consentita l’occupazione del suolo pubblico, a carattere temporaneo, per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.
5. Per le occupazioni di breve durata, i veicoli e le persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l’esercizio di attività commerciali devono sgomberare immediatamente il suolo occupato, non appena decorso il tempo strettamente necessario alle operazioni, restituendolo al libero transito. Tali occupazioni non sono comunque ammesse quando nelle immediate vicinanze vi siano appositi spazi di carico e scarico.
6. Il canone, se d’importo superiore a € 300,00 può essere versato in tre soluzioni con rispettiva scadenza al 30 marzo, al 31 luglio e al 31 ottobre.
B) Occupazioni per attività edilizie
1. Qualora l’occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che richiedono il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo, alla domanda relativa al rilascio del provvedimento relativo all’occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata la documentazione necessaria.
2. Le concessioni relative a lavori realizzabili con permesso di costruire o S.C.I.A. sono subordinate alla durata e validità di queste.
3. Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizza l’occupazione di suolo pubblico, area o spazio pubblico, esegue lavori o deposita materiali, ponteggi, strutture od altro, ovvero apre cantieri, deve rispettare le norme relative ai comportamenti e le modalità stabilite dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
B1) Cantieri edili realizzati per lavori di riqualificazione o manutenzione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici. In relazione a tali cantieri, si disciplinano due fattispecie:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato e dagli enti territoriali, regioni, province, Città Metropolitane e comuni sono esenti senza limitazioni qualora i lavori siano svolti direttamente dagli stessi; per gli enti religiosi ed enti pubblici limitatamente alle occupazioni specificatamente previste dalla legge;
b) le occupazioni effettuate direttamente da operatori economici cui, a seguito dell’emissione di specifici bandi di gara, siano stati affidati in appalto interventi pubblici per conto dei soggetti beneficiari delle esenzioni di cui all’art. 8, lett. a), del presente Regolamento, rilevandosi il formarsi del presupposto per l’occupazione di un’area appartenente al patrimonio indisponibile degli enti, non sono ascrivibili al soggetto esente bensì all’impresa appaltatrice che realizza il lavoro, restando irrilevante che l'opera sia di proprietà dello Stato o di un altro degli enti pubblici individuati dal legislatore. Qualsiasi intervento dell'impresa appaltatrice su tali aree o spazi ne presuppone una previa occupazione che non la sottrae al pagamento del canone, a nulla rilevando che l'esecuzione dell'appalto si realizzi per conto di uno qualsiasi dei soggetti beneficiari ex lege.
C) Occupazioni effettuate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria: Classificazione dei comuni Tariffa
- Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50
- Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1
In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.
Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.
D) Distributori di carburanti
1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio. Sono esclusi dalla tassazione i serbatoi di carburanti.
E) Tabelloni e striscioni pubblicitari
1. I cartelli pubblicitari dovranno essere collocati rispettando le seguenti prescrizioni:
- dovranno essere collocati lontano dagli incroci stradali e dalle rotatorie;
- dovranno essere dotati di supporti propri, ben fermi, adeguatamente stabilizzati, collocati fuori dalla sede stradale;
- non dovranno essere di intralcio o pericolo per pedoni e veicoli;
- non dovranno essere ancorati ad alberi, né ai pali della segnaletica stradale, o a quelli dell’illuminazione pubblica, degli impiantì semaforici, della linea di sostegno della rete tranviaria o ad altre strutture accessorie alla viabilità o di arredo urbano.
Il titolare della autorizzazione dovrà garantire gli interventi necessari per la manutenzione dell’impianto, anche in conseguenza di eventi atmosferici e dovrà garantire il rispetto delle norme contenute nell’art. 23 del Codice della Strada e nell’art. 51 del relativo Regolamento di Attuazione.
La realizzazione di impianto o di cartellonistica pubblicitaria effettuata senza titolo o in difformità delle condizioni sopra indicate, determina la immediata rimozione degli stessi con addebito delle spese sostenute e sanzioni amministrative conseguenti a carico del messaggio pubblicitario in solido con l’autore della violazione (art.6 Legge 589 del 1981).
Tutto il materiale pubblicitario dovrà essere rimosso entro 24 ore dal termine di scadenza dell’autorizzazione, ripristinando lo stato dei luoghi preesistente.
2. Per l’esposizione di striscioni pubblicitari dovranno essere rispettate le norme indicate dall’art. 23 del Codice della Strada e dall’art. 51 del relativo Regolamento di Attuazione. Senza la preventiva autorizzazione del gestore del servizio del trasporto pubblico locale è vietato posizionare striscioni nelle vie e piazze attraversate dalle linee filoviarie. Lo striscione deve essere collocato a debita distanza da eventuali altri striscioni precedentemente autorizzati, dovrà essere installato ed ancorato saldamente a sostegni propri, dovrà avere una struttura idonea a garantire la resistenza agli eventi atmosferici. Dovrà essere rimosso entro 24 ore dalla scadenza del termine dell’autorizzazione.